Tra le novità più interessanti introdotte della legge di Bilancio 2020, le norme atte a modificare la regolamentazione del super ammortamento, da cui precedentemente risultavano esculsi i contribuenti forfettari.

Il Legislatore stabilisce ora espressamente che il bonus per l’acquisto di beni materiali si applica, alle stesse condizioni, a imprese ed esercenti, arti e professioni e sono ammessi all’agevolazione tutti i professionisti, a prescindere dal regime fiscale in cui ricadono. I professionisti, però, potranno fruire solo del credito “ordinario” (che sostituisce i super-ammortamenti), non anche del credito d’imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”.

La nuova agevolazione riguarda gli investimenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ed è una disposizione a carattere transitorio e, in assenza di proroghe, cesserà i propri effetti spirato l’arco temporale previsto per l’effettuazione degli investimenti stessi.
Saranno agevolabili mediante il nuovo credito d’imposta gli investimenti effettuati nel corso del 2020 con deroga agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Vantaggi anche per i forfettari

Ovviamente, le nuove agevolazioni costituiscono un beneficio innovativo per le imprese che adottano il regime forfetario ex legge n. 190/2014, in quanto tali soggetti, non sottraendo analiticamente i costi relativi all’attività esercitata, non deducono gli ammortamenti, cosicché i benefici connessi ai super-ammortamenti risultavano fino ad oggi ad essi preclusi.
Con la nuova previsione, invece, tali contribuenti avranno l’indiscusso vantaggio di poter compensare il credito d’imposta nonché i contributi previdenziali dovuti, tale credito dovrebbe essere utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.
Tuttavia, gli esercenti arti e professioni potranno fruire esclusivamente del credito ordinario” (vale a dire quello che, in sostanza, ora sostituisce i super-ammortamenti), non potendo invece beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, analogamente a quanto avvenuto per gli iper-ammortamenti.
Per gli investimenti in beni materiali strumentali “ordinari”, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 6%, sarà fruibile in 5 quote costanti di pari importo e potrà essere utilizzato a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni: quindi, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà utilizzabile dal 2021, mentre il tetto massimo agli investimenti agevolabili ai fini della determinazione del credito d’imposta è fissato in 2 milioni di euro.
Alla stregua di quanto già noto per le versioni precedenti dei super-ammortamenti, sono esclusi dalle agevolazioni, tra gli altri, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni ed altre specifiche tipologie di beni individuate dalla legge.

codice d'imposta

Cosa indicare in fattura

A fini di controllo, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, in particolare, la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.
Questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per tutto si rimanda alla consultazione della legge di bilancio 2020 reperibile sul sito della gazzetta ufficiale

Chi può beneficiare del credito d’imposta

In ragione della circostanza che possono accedere al nuovo credito i contribuenti nazionali indipendentemente dal regime di determinazione del reddito, tra i soggetti potenzialmente beneficiari vi saranno non solo i contribuenti in regime forfetario ex lege n. 190/2014, ma anche altri soggetti che determinano il reddito con altri criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.
Ad esempio, potrebbero beneficiare dell’agevolazione anche gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa di cui all’art. 5, comma 1, legge n. 413/1991, avendo cura di rammentare che tale regime è stato esteso alle attività enoturistiche dall’art. 1, commi 501 – 505, legge n. 205/2017 e, dalla stessa legge di Bilancio 2020, anche alle attività di oleoturismo.
Vi dovrebbero, altresì, rientrare anche i soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR e le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola oltre i limiti previsti dall’art. 32 TUIR.

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